CONDOMINIO, SI PUò PARCHEGGIARE SULLA RAMPA DI ACCESSO AI BOX AUTO?

No, la delibera condominiale con cui viene approvata la possibilità di parcheggiare le vetture sulla rampa che permette l’accesso ai box auto è da ritenersi nulla. Lo scopo della decisione resta dalla recente sentenza della Corte di Cassazione è tutelare le destinazioni originarie da trasformazioni, specialmente quelle che possano rendere difficile e malagevole la manovra di passaggio e transito dei veicoli.

Il fatto

Tizio, proprietario del box auto condominiale, deduceva innanzi al Tribunale la nullità della delibera condominiale con cui era stata approvata dall’assemblea la prassi di parcheggiare i veicoli sulla rampa di accesso alla zona garage. Il risultato era quello di aver ristretto notevolmente l’aver notevolmente ristretto lo spazio di accesso e di manovra per le vetture, limitando l’uso dell’area. Il giudice di prime cure tuttavia rigettava. La Corte d’appello accoglieva il gravame e dichiarava la nullità della delibera approvativa, ravvivando che il Tribunale non avesse rilevato la compromissione della manovra di transito per le vetture. Inoltre, la delibera mutava sensibilmente la destinazione d’uso della rampa ledendo il condomino che veniva gravato da disagevoli manovre che altrimenti non avrebbe dovuto compiere. la questione approdava in Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione, civile, sezione 2, sentenza 23 luglio 2024, n. 20391, si trovava investita dell’impugnazione resa dal condominio che rilevava l’esigenza di disciplinare una pratica già esistente, non regolamentata e disordinata: i condomini, infatti, erano soliti parcheggiare l’auto e i veicoli in genere sulla rampa e per questo si erano venute a creare le esigenze di una regolamentazione, La Corte Suprema ha chiarito che la funzione della rampa era quella di transito per l’entrata e uscita dalle proprietà private, costituendo l’unica via di collegamento tra le stesse e la strada. In conclusione, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso avanzato dal condominio ritenendo che l’intervento approvato dall’assemblea dei condomini avesse trasformato la destinazione di un bene comune.

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